19 Ottobre 2026

Danno parentale: tabelle 2024 e calcolo per la famiglia del lavoratore morto sul lavoro

Dopo un infortunio mortale, prima o poi qualcuno in famiglia fa la domanda più difficile da pronunciare: quanto vale, per la legge, quello che abbiamo perso? Nessuna cifra restituisce un marito, un padre, un figlio. Eppure il danno parentale ha regole precise, tabelle pubblicate e un metodo di calcolo che si può spiegare con numeri veri. Questa guida mostra come funzionano le tabelle di Milano nell’edizione 2024, quali circostanze fanno salire o scendere l’importo del danno parentale e quanto può spettare al coniuge, ai figli, ai genitori, ai fratelli, ai nonni e al convivente di fatto, con un esempio di calcolo per ciascuno.

Il quadro completo del percorso che attende la famiglia, dalle indagini all’INAIL, è nella guida per i familiari dopo un infortunio mortale sul lavoro. Chi cerca invece l’analisi tecnica della giurisprudenza trova il danno parentale nell’infortunio mortale sul lavoro spiegato per i professionisti. Qui parliamo alla famiglia.

Che cos’è il danno parentale, in parole semplici

Il danno parentale è il danno che ciascun familiare subisce in prima persona per la morte di una persona cara. Non è un danno ereditato dalla vittima: appartiene al superstite, che lo chiede a proprio nome. Per questo si dice che spetta “iure proprio”, cioè per diritto proprio.

Ha due facce, che il giudice considera insieme. La prima è la sofferenza interiore, il dolore del lutto. La seconda è il cambiamento della vita di tutti i giorni: le abitudini che si spezzano, i progetti che saltano, il ruolo che la persona scomparsa occupava in casa e che nessuno può più riempire. Entrambe sono danno non patrimoniale, risarcibile nei casi previsti dalla legge secondo l’art. 2059 del codice civile.

Accanto al danno parentale possono esserci altre voci, che vedremo più avanti: il danno economico per la perdita dello stipendio che entrava in casa, i danni che la vittima ha subito prima di morire e che passano agli eredi. Sono voci distinte, e non vanno confuse tra loro.

Perché la rendita INAIL non copre il danno parentale

Molte famiglie pensano che la rendita INAIL chiuda il conto. Non è così. La rendita ai superstiti prevista dall’art. 85 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 serve a sostituire il contributo economico che il lavoratore portava alla famiglia. Ripara una perdita di denaro, non il dolore.

La Corte di cassazione lo ha ribadito proprio in un caso di infortunio mortale sul lavoro, con l’ordinanza della Sezione III n. 20032 del 19 luglio 2024: la rendita costituita dall’INAIL in favore dei congiunti indennizza un pregiudizio patrimoniale, e il suo valore capitale non può essere scalato dal risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale. In quel giudizio la società datrice di lavoro chiedeva di detrarre la rendita dalla somma liquidata alla vedova; la Cassazione ha rigettato il ricorso.

Tradotto: il danno parentale si chiede per intero al responsabile, accanto alla rendita e senza sottrarla.

Danno parentale e rendita INAIL ai superstiti: cosa copre la rendita e cosa resta da chiedere al responsabile
La rendita INAIL ai superstiti ripara una perdita economica; il danno parentale si chiede per intero al responsabile (Cass. n. 20032/2024).

Le tabelle di Milano 2024: come si calcola il danno parentale

Per evitare che lo stesso dolore valga una cifra a Milano e un’altra a Palermo, i giudici usano tabelle. Le più diffuse sono quelle elaborate dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano.

Fino al 2021 le tabelle milanesi indicavano solo un minimo e un massimo, con una forbice molto ampia. Con la sentenza della Sezione III n. 10579 del 21 aprile 2021 la Cassazione ha chiesto un metodo diverso: il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato con una tabella “a punti”, che elenchi le circostanze rilevanti e il peso di ciascuna, tra cui, indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza. Resta possibile correggere l’importo finale per le particolarità del caso, e scostarsi dalla tabella quando l’eccezionalità della vicenda lo impone, motivando.

Milano si è adeguata nel giugno 2022 con le tabelle integrate a punti. Con l’ordinanza della Sezione III n. 37009 del 16 dicembre 2022 la Cassazione le ha riconosciute conformi a questi principi, ricordando anche che il giudice applica la tabella in vigore al momento della decisione. Con l’ordinanza n. 22183 del 1° agosto 2025 la stessa Sezione ha aggiunto che il giudice d’appello che liquida il danno con una tabella deve applicarne d’ufficio la versione più aggiornata, senza bisogno che la parte lo chieda. Il caso riguardava il danno biologico, e il ricorso è stato accolto su quel punto perché la danneggiata aveva dimostrato che la tabella aggiornata le avrebbe riconosciuto di più.

L’edizione in uso oggi è quella del 4 giugno 2024. Nella lettera che la accompagna, l’Osservatorio precisa che si è proceduto soltanto alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT al 1° gennaio 2024 e che le tabelle non sono state modificate nel merito. I criteri sono quelli del 2022; sono cambiati solo i valori in euro.

I cinque parametri del danno parentale e i punti che valgono

Il calcolo parte da zero e somma i punti di cinque circostanze, indicate dalle lettere da A a E.

  1. A. Età della vittima. Più era giovane, più punti: nella tabella per genitori, figli e coniuge si va da 28 punti (fino a 10 anni) a 4 punti (da 91 a 100 anni).
  2. B. Età del familiare che chiede il risarcimento. Stessa scala: chi perde una persona cara da bambino perde di più, e per più tempo.
  3. C. Convivenza. 16 punti se vittima e superstite vivevano insieme; se non convivevano ma abitavano nello stesso stabile o complesso condominiale, il giudice può attribuirne 8.
  4. D. Altri familiari superstiti. Chi resta solo soffre di più: 16 punti se non c’è nessun altro superstite del nucleo, 14 con uno, 12 con due, 9 con tre. Negli esempi pubblicati dall’Osservatorio, oltre i tre superstiti questo parametro vale zero.
  5. E. Qualità e intensità del legame. Fino a 30 punti. È l’unico parametro che dipende da come era davvero il rapporto.

Il totale dei punti si moltiplica per il valore del punto. Il risultato è l’importo del danno parentale.

Danno parentale: i cinque parametri delle tabelle di Milano 2024 e il valore del punto
I cinque parametri delle tabelle integrate a punti di Milano, edizione 2024, e il valore del punto per le due tabelle.

Valore del punto e tetto massimo: due tabelle diverse

Le tabelle a punti sono due, perché i rapporti familiari non pesano tutti allo stesso modo.

TabellaChi riguardaValore del punto (2024)Tetto di regola
Prima tabellagenitore, figlio, coniuge non separato, parte dell’unione civile, convivente di fatto€ 3.911,00€ 391.103,18
Seconda tabellafratello, nipote€ 1.698,00€ 169.830,60

Il tetto non si supera di regola, salvo circostanze eccezionali. L’Osservatorio precisa inoltre che le tabelle valgono per i casi di responsabilità oggettiva e per i reati colposi, come sono quasi sempre gli infortuni sul lavoro; per i fatti dolosi il giudice può liquidare anche oltre il massimo.

Nella seconda tabella i punti per l’età sono più bassi (da 20 a 2) e quelli per la convivenza più alti: 20 punti, che diventano 25 se fratelli o nipote e vittima hanno convissuto per oltre 30 anni e 30 oltre i 40 anni.

Tabelle di Milano e tabelle di Roma

Alcuni tribunali applicano una diversa tabella a punti, elaborata dal Tribunale di Roma. Anche quella risponde al metodo indicato dalla Cassazione, e con l’ordinanza della Sezione III n. 28255 del 24 ottobre 2025 la Corte ha osservato che non esiste un’indicazione preferenziale per l’una o per l’altra. Già con l’ordinanza n. 24885 del 9 settembre 2025 aveva dichiarato inammissibile il ricorso di una famiglia contro la sentenza d’appello che aveva riliquidato il danno parentale con la tabella romana, al posto della vecchia tabella milanese a forbice: quella scelta, ha scritto, era conforme alla giurisprudenza della Corte. Nella pratica le due tabelle possono portare a risultati diversi sullo stesso caso: è una delle prime verifiche che il difensore della famiglia deve fare, prima di formulare la domanda.

Danno parentale: esempi di calcolo per ciascun grado di parentela

Gli esempi di danno parentale che seguono sono costruiti con i valori 2024 e seguono il metodo degli allegati dell’Osservatorio: per il parametro E si indicano un’ipotesi minima (0 punti), una intermedia (15) e una massima (30). Sono casi immaginari, pensati per far capire il meccanismo. Il risultato reale dipende dalle prove raccolte e dalla valutazione del giudice.

Danno parentale per grado di parentela: esempi di calcolo con le tabelle di Milano 2024
Gli esempi dell’articolo a confronto: importo con il parametro E a 0 e a 30 punti, tetto compreso.

Il coniuge

Un operaio di 45 anni muore cadendo da un ponteggio. Lascia la moglie, 42 anni, con cui viveva, e due figli.

  1. A, età della vittima (41-50 anni): 20 punti.
  2. B, età della moglie (41-50 anni): 20 punti.
  3. C, convivenza: 16 punti.
  4. D, due figli superstiti: 12 punti.

Il danno parentale della moglie parte da una base di 68 punti. Con E a 0 si arriva a € 265.948,00; con E a 15 (83 punti) a € 324.613,00; con E a 30 (98 punti) a € 383.278,00.

I figli

Lo stesso schema, visto da un figlio. Un bambino di 8 anni perde il padre di 38. Restano la madre e un fratello.

  1. A, età della vittima (31-40 anni): 22 punti.
  2. B, età del bambino (0-10 anni): 28 punti.
  3. C, convivenza: 16 punti.
  4. D, due superstiti (la madre e il fratello): 12 punti.

Per il bambino il danno parentale parte da 78 punti, pari a € 305.058,00. Con E a 15 si arriva a 93 punti, € 363.723,00. Con E a 30 il conto darebbe 108 punti, cioè € 422.388,00: ma qui interviene il tetto, e il danno parentale si ferma a € 391.103,18. L’Osservatorio stesso porta l’esempio del bambino che perde il genitore: di regola vi è convivenza e una dipendenza quotidiana per cura ed educazione, sicché si può presumere, salvo prova contraria, una relazione affettiva molto intensa e attribuire il massimo dei punti per il legame.

I genitori

Una madre di 62 anni perde il figlio di 30, che viveva per conto suo. Restano il marito e un altro figlio.

  1. A, età della vittima (21-30 anni): 24 punti.
  2. B, età della madre (61-70 anni): 16 punti.
  3. C, nessuna convivenza: 0 punti.
  4. D, due superstiti (il padre e l’altro figlio): 12 punti.

Il danno parentale della madre parte da 52 punti, € 203.372,00. Con E a 15 si sale a € 262.037,00, con E a 30 a € 320.702,00. La convivenza mancata pesa 16 punti, oltre 62.000 euro: ecco perché conta tanto dimostrare la frequentazione reale, che entra nel parametro E.

I fratelli

Un uomo di 35 anni perde il fratello di 32. Non vivevano insieme. Sono vivi entrambi i genitori.

Per il danno parentale del fratello si usa la seconda tabella, con il punto a € 1.698,00.

  1. A, età della vittima (31-40 anni): 16 punti.
  2. B, età del fratello (31-40 anni): 16 punti.
  3. C, nessuna convivenza: 0 punti.
  4. D, due superstiti (i genitori): 12 punti.

La base è di 44 punti, € 74.712,00. Con E a 15 si arriva a € 100.182,00, con E a 30 a € 125.652,00. Se i due fratelli avessero vissuto sotto lo stesso tetto, la convivenza da sola avrebbe aggiunto 20 punti, quasi 34.000 euro.

I nonni e i nipoti

La seconda tabella riguarda la perdita del fratello e del nipote: il caso tipico, negli esempi dell’Osservatorio, è il nonno che perde il nipote.

Un nonno di 70 anni perde il nipote di 22, che non viveva con lui. Il nonno ha figli, altri nipoti e fratelli in vita, quindi più di tre superstiti.

  1. A, età della vittima (21-30 anni): 18 punti.
  2. B, età del nonno (61-70 anni): 10 punti.
  3. C, nessuna convivenza: 0 punti.
  4. D, più di tre superstiti: 0 punti.

Per il nonno il danno parentale parte da 28 punti, € 47.544,00; con E a 15, € 73.014,00; con E a 30, € 98.484,00. Si vede subito che qui il parametro E è decisivo: può raddoppiare l’importo.

E il nipote che perde il nonno? Le tabelle non hanno una voce specifica. L’Osservatorio spiega che per i rapporti non “tabellati” spetta al giudice riconoscere il danno parentale quando sono provati un legame affettivo intenso e un reale sconvolgimento della vita del superstite, scegliendo la tabella più appropriata. Lo stesso vale per zii, cugini, suoceri: il diritto non è escluso, ma va dimostrato.

Un caso reale di danno parentale: la Corte d’appello dell’Aquila

Gli esempi sono immaginari, ma il meccanismo si ritrova identico nelle sentenze. Con la sentenza n. 827 del 20 luglio 2026 la Corte d’appello dell’Aquila ha riliquidato il danno parentale del marito e dei tre figli di una donna di 63 anni, morta per l’inadeguatezza dei trattamenti sanitari ricevuti in ospedale. Non era un infortunio sul lavoro, ma il calcolo è lo stesso. Il primo giudice aveva usato la vecchia forbice milanese del 2021; la Corte ha applicato le tabelle di Milano 2024.

La convivenza è stata riconosciuta soltanto al marito. Per il legame la Corte ha assegnato 22 punti al marito e ai due figli che abitavano vicinissimi ai genitori, lavoravano accanto a loro e ricevevano l’aiuto della madre con i nipoti; 15 punti, il valore medio, alla figlia che dal 2016 si era trasferita a Milano per lavoro e che pure, scrive la Corte, conservava con la madre un rapporto intenso.

FamiliareA, vittima di 63 anniB, etàC, convivenzaD, superstitiE, legameTotaleImporto
Marito, 68 anni16161692279€ 308.969,00
Figlia, 37 anni, a Milano1622091562€ 242.482,00
Figlia di 34 anni e figlio di 321622092269€ 269.859,00 ciascuno

La versione della sentenza pubblicata nella banca dati One LEGALE omette i prospetti di calcolo. I punteggi della tabella sono ricostruiti dai dati che la Corte indica in motivazione (età, convivenza, tre superstiti, punti per il legame) e portano esattamente agli importi del dispositivo. Fra le due figlie la differenza di danno parentale è tutta nel parametro E: 7 punti, cioè € 27.377,00.

Il convivente di fatto: stessi criteri del coniuge

Su questo punto la risposta della legge è netta. L’art. 1, comma 49, della legge 20 maggio 2016, n. 76 stabilisce che, in caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile al superstite si applicano i medesimi criteri previsti per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Le tabelle di Milano ne tengono conto già nel titolo: la prima tabella riguarda la perdita del genitore, del figlio, del coniuge non separato, della parte dell’unione civile e del convivente di fatto. Stesso valore del punto, stesso tetto.

Prendiamo una compagna di 34 anni che perde il convivente di 36 in un incidente in cantiere. Vivevano insieme da otto anni e hanno un figlio piccolo.

  1. A, età della vittima (31-40 anni): 22 punti.
  2. B, età della compagna (31-40 anni): 22 punti.
  3. C, convivenza: 16 punti.
  4. D, un figlio superstite: 14 punti.

Il danno parentale della compagna parte da 74 punti, € 289.414,00. Con E a 15 si arriva a € 348.079,00; con E a 30 il conto supererebbe il tetto e si ferma a € 391.103,18.

Come si prova la convivenza

L’equiparazione al coniuge vale per i “conviventi di fatto” come li definisce la stessa legge al comma 36: due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. Fermi questi presupposti, per l’accertamento della stabile convivenza il comma 37 rinvia alla dichiarazione anagrafica.

Il limite ha un peso pratico. Se uno dei due era ancora sposato con un’altra persona, anche se separato, la coppia non rientra nella definizione di legge, e l’equiparazione del comma 49 non opera in modo diretto. Resta il danno parentale che la giurisprudenza riconosce da tempo al convivente more uxorio, che però va provato nel merito.

La residenza comune è dunque la prova più semplice, ma non l’unica. Già prima della legge del 2016 la Cassazione, con la sentenza della Sezione III n. 12278 del 7 giugno 2011, aveva lasciato fermo il risarcimento riconosciuto alla convivente more uxorio di un uomo che aveva anche una famiglia legittima, richiamando la regola che subordina quel diritto alla prova, data con qualsiasi mezzo, dell’esistenza e della durata di una comunanza di vita e di affetti e di una vicendevole assistenza morale e materiale. Testimoni, spese di casa condivise, conti cointestati, fotografie, viaggi, il figlio cresciuto insieme: tutto concorre.

Danno parentale del convivente di fatto: come si prova la convivenza
Il convivente di fatto ha gli stessi criteri del coniuge (art. 1, comma 49, L. 76/2016): le prove utili della convivenza.

Cosa conta davvero nel calcolo: la prova del legame

I primi quattro parametri sono oggettivi: si dimostrano con i certificati anagrafici. Il quinto, la qualità del legame, va raccontato e provato. Vale fino a 30 punti, cioè fino a € 117.330,00 nella prima tabella e fino a € 50.940,00 nella seconda.

L’Osservatorio indica le circostanze da considerare: frequentazioni e contatti, anche telefonici o via internet; festività e vacanze condivise; lavoro, hobby e sport in comune; assistenza sanitaria o domestica; e, quando c’è stata, la sofferenza aggiunta da un’agonia o da una lunga malattia.

La presunzione per la famiglia stretta

Per i familiari più vicini la giurisprudenza aiuta. Con l’ordinanza della Sezione III n. 28255 del 24 ottobre 2025, pronunciata nel caso di un lavoratore portuale morto per asbestosi, la Cassazione ha ribadito un orientamento stabile: la morte causata da un illecito fa presumere, secondo l’art. 2727 del codice civile, una sofferenza morale nel coniuge e nei figli, ma anche nei genitori e nei fratelli, anche se non convivevano con la vittima o vivevano lontano: queste circostanze contano soltanto per stabilire quanto spetta. Tocca al responsabile provare che erano indifferenti o in odio.

C’è però una clausola che la famiglia deve conoscere. La presunzione copre solo la sofferenza interiore. Lo stravolgimento della vita quotidiana, l’altra metà del danno parentale, va dimostrato con fatti concreti. Nel giudizio deciso con l’ordinanza n. 28255 la sorella del lavoratore si era vista negare il danno parentale perché le sue allegazioni erano state giudicate generiche; la Cassazione ha cassato la decisione su quel punto, ma il caso mostra quanto conti descrivere il rapporto fin dal primo atto.

Quei fatti, però, possono essere provati anche per presunzioni, e la presunzione non si perde perché i figli sono adulti. Con l’ordinanza n. 27142 del 21 ottobre 2024 la Sezione III ha cassato la sentenza che aveva negato il danno parentale a due figli di 31 e 26 anni, ancora conviventi con il padre morto dopo una serie di interventi chirurgici, giudicando generiche le loro allegazioni. Sul danno morale la Corte ha pesato anche il fatto che la struttura sanitaria convenuta non lo aveva contestato; sullo stravolgimento della vita ha osservato che l’intensità della relazione era desumibile, anche per presunzioni, dai fatti allegati fin dal primo atto: la filiazione, la convivenza, la scomparsa prematura del padre. Lo stato di filiazione, ha scritto, avrebbe dovuto essere preso in considerazione, e la Corte d’appello aveva confuso il diritto al risarcimento con la sua misura.

Descrivere il rapporto non basta: bisogna chiedere di provarlo. Con l’ordinanza della Sezione III n. 19712 del 14 giugno 2026 la Cassazione ha cassato una sentenza d’appello che aveva assegnato zero punti al parametro E per mancanza di prova, quando la famiglia aveva articolato capitoli testimoniali proprio sull’intensità del legame, in primo grado e poi di nuovo in appello, senza essere messa in condizione di provarla. La regola vale a una condizione, che la stessa ordinanza rende evidente: nello stesso giudizio un’analoga doglianza di altri familiari è stata dichiarata inammissibile, perché non avevano indicato di aver chiesto quelle prove in primo grado e di averle riproposte in appello. La prova del legame, da cui dipende una parte importante del danno parentale, va chiesta subito, e chiesta di nuovo a ogni grado.

Nonni, nipoti e parenti fuori dal nucleo

Fuori dalla famiglia stretta il terreno è meno solido, e la giurisprudenza non è uniforme.

Con l’ordinanza della Sezione III n. 26185 del 7 ottobre 2024, nel caso di un lavoratore portuale morto di mesotelioma, la Cassazione ha confermato il danno parentale riconosciuto ai nipoti, attribuendo anche al vincolo tra nonno e nipote, di per sé, valore di elemento presuntivo del danno parentale, salva la prova contraria a carico del responsabile. Anche lì, però, l’importo liquidato ai nipoti era stato sensibilmente ridotto rispetto alla tabella, proprio per la mancanza di allegazioni puntuali sul legame con il nonno.

Le pronunce successive sono più rigorose. Con l’ordinanza n. 17208 del 26 giugno 2025 la Sezione III ha affermato che, quando a chiedere il danno parentale sono congiunti estranei alla famiglia nucleare (suoceri, nonni, nipoti), occorre provare l’effettività e la consistenza della relazione: la convivenza non è un requisito, ma da sola non basta, e altri elementi che diano significato affettivo al rapporto possono bastare anche senza convivenza. In quel giudizio la domanda della suocera, che pure conviveva con la vittima, era stata respinta per mancanza di prova del legame, e la Cassazione ha confermato il rigetto. Con l’ordinanza n. 19712 del 14 giugno 2026 la stessa Sezione ha ribadito che i nipoti non possono giovarsi della presunzione valida per la famiglia nucleare e d’origine, e devono dimostrare un elemento in più. Per gli zii il rigore è lo stesso: con l’ordinanza n. 24885 del 9 settembre 2025 la Cassazione ha lasciato ferma la decisione che aveva negato il danno parentale al nipote, perché dall’istruttoria era emerso soltanto che lo zio gli aveva insegnato a guidare il ciclomotore, e ha ricordato che la presunzione di sofferenza vale per i prossimi congiunti: coniuge, genitore, figlio, fratello.

Per un nonno o un nipote, quindi, la strada prudente è una sola: raccogliere fin da subito le prove del rapporto, senza contare sulla presunzione.

Quando l’importo si riduce

Le tabelle prevedono anche il caso opposto. Contrasti gravi, controversie giudiziarie tra vittima e superstite, violenze o reati commessi dal superstite contro la vittima possono ridurre il danno parentale fino ad azzerarlo. Il sistema a punti resta una griglia che il giudice riempie con i fatti del processo.

Le altre voci che si sommano al danno parentale

Il danno parentale raramente è l’unica voce da chiedere.

  1. Il danno patrimoniale. È la perdita del sostegno economico che il lavoratore garantiva alla famiglia. È su questa voce, e non sul danno parentale, che va messa a confronto la rendita INAIL, perché indennizza proprio un pregiudizio patrimoniale: quello che la rendita non copre è il danno differenziale, da chiedere al responsabile.
  2. I danni della vittima, che passano agli eredi. Se tra l’infortunio e la morte è trascorso un tempo apprezzabile, la vittima ha subito un danno biologico terminale; se era lucida e consapevole della fine imminente, anche un danno morale detto “catastrofale”. La sentenza n. 10579 del 2021 li distingue con precisione: il primo richiede un apprezzabile lasso di tempo tra lesione e morte, il secondo l’accertamento che la vittima abbia percepito l’approssimarsi della morte. Ne parla l’articolo sul risarcimento agli eredi in caso di morte sul lavoro.
  3. Il danno biologico del familiare. Quando il lutto si trasforma in una malattia psichica, si aggiunge un danno alla salute del superstite, che di regola va accertato da un medico legale.

Come e dove si chiede il danno parentale

Le strade sono due. Se per la morte del lavoratore si apre un processo penale, la famiglia può chiedere il danno parentale direttamente lì, con la costituzione di parte civile, e domandare una provvisionale. In alternativa, o dopo, si agisce davanti al giudice civile.

Contro il datore di lavoro, la domanda che i familiari propongono in proprio ha natura extracontrattuale. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza della Sezione III n. 22333 del 22 ottobre 2014: anche se la morte deriva dall’inadempimento del datore agli obblighi di sicurezza verso il dipendente, per i congiunti il rapporto di lavoro è solo l’occasione dell’illecito, e la loro azione trova fonte nell’art. 2043 del codice civile. Sullo stesso tema c’è un approfondimento dedicato alla natura aquiliana della domanda dei prossimi congiunti.

La prima conseguenza riguarda la prova. Con l’ordinanza n. 10165 del 30 marzo 2022, nel caso di un operaio edile morto per il cedimento di un solaio, la Cassazione ha ricordato che, avendo la domanda dei congiunti natura aquiliana, l’onere di provare la condotta illecita, la sua natura colposa, il nesso causale e il danno grava sui familiari che agiscono. Il passaggio è un’aggiunta ad abundantiam, perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per altre ragioni, ma richiama un principio che la Corte dichiara di tenere fermo da trent’anni. Altre pronunce alleggeriscono quel peso per una via diversa: con l’ordinanza n. 16903 del 13 giugno 2023, sulla morte in servizio di un appuntato dei Carabinieri alla guida di un’auto blindata, la Sezione III ha richiamato le presunzioni di responsabilità che operano quando il danno deriva da cose in custodia del datore o da un’attività pericolosa (art. 2051 c.c. e art. 2050 c.c.) e ha cassato la sentenza che aveva ravvisato il caso fortuito su basi puramente congetturali. Per questo gli atti del processo penale, le relazioni degli ispettori e le consulenze tecniche contano anche per il danno parentale: sono la prova che la famiglia deve portare.

La seconda conseguenza riguarda il tempo. Per il danno da fatto illecito l’art. 2947 del codice civile prevede la prescrizione in cinque anni dal fatto, che scendono a due se il danno è prodotto dalla circolazione di veicoli, come nell’incidente stradale durante il lavoro o nell’investimento in un cantiere sulla strada; se però il fatto è anche reato e per il reato la legge stabilisce una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Quando il reato si estingue per una causa diversa dalla prescrizione, o nel processo penale interviene una sentenza irrevocabile, si torna ai termini ordinari, che decorrono da quella data. Sono calcoli che non si fanno da soli: la prescrizione negli infortuni sul lavoro segue regole diverse per il lavoratore e per i familiari, e un termine perso non si recupera.

Cosa fare adesso

Se avete perso un familiare in un infortunio sul lavoro, ci sono alcune cose da fare subito, prima ancora di parlare di cifre.

  1. Raccogliete i documenti anagrafici: stato di famiglia, certificati di residenza, atto di matrimonio o di unione civile, dichiarazione anagrafica di convivenza. Servono per i primi quattro parametri.
  2. Mettete per iscritto com’era il rapporto: abitudini, telefonate, vacanze, aiuto reciproco. Conservate fotografie, messaggi, ricevute. È la materia del parametro E.
  3. Annotate i nomi di chi può testimoniare: amici, colleghi, vicini di casa.
  4. Non firmate quietanze proposte dall’assicurazione dell’azienda prima di aver fatto calcolare il danno con la tabella corretta.
  5. Verificate se è aperto un procedimento penale e se ci sono termini per costituirsi parte civile.

Ogni caso ha i suoi numeri. Se volete una stima ragionata del danno parentale sulla vostra situazione, potete contattare lo studio per una valutazione del caso.

Domande frequenti

Quanto vale il danno parentale per la morte del marito o della moglie?

Con le tabelle di Milano 2024 il punto vale € 3.911,00 e il tetto, di regola, è di € 391.103,18. Il risultato dipende dall’età dei due coniugi, dalla convivenza, dal numero dei figli superstiti e dall’intensità del legame. Per una moglie di 42 anni che perde il marito di 45, con due figli, il danno parentale va da circa 266.000 a circa 383.000 euro.

Il convivente non sposato ha diritto al danno parentale?

Sì, se la coppia rientra nella definizione di conviventi di fatto della legge n. 76 del 2016: l’art. 1, comma 49, impone allora di applicare al superstite i medesimi criteri previsti per il coniuge, e le tabelle di Milano lo inseriscono nella stessa tabella. Occorre dimostrare la stabile convivenza, anzitutto con la dichiarazione anagrafica. Se uno dei due era ancora sposato con un’altra persona, l’equiparazione di legge non opera direttamente e la convivenza va provata nel merito.

La rendita INAIL si scala dal danno parentale?

No. La rendita ai superstiti indennizza un pregiudizio patrimoniale, la perdita del contributo economico del lavoratore. Con l’ordinanza n. 20032 del 2024 la Cassazione ha escluso che il suo valore possa essere detratto dal risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale.

I fratelli e i nonni hanno diritto al danno parentale anche se non convivevano?

Sì, ma con regole diverse. Per i fratelli la Cassazione presume la sofferenza morale anche senza convivenza; per nonni e nipoti l’orientamento più recente chiede di provare la consistenza effettiva del rapporto, e la convivenza è solo uno degli elementi utili. Per i fratelli e per il nonno che perde il nipote si usa la seconda tabella, con il punto a € 1.698,00 e un tetto di € 169.830,60.

Entro quando bisogna chiedere il danno parentale?

Contro il responsabile, la domanda dei familiari in proprio si prescrive di regola in cinque anni dal fatto secondo l’art. 2947 del codice civile, in due se la morte deriva dalla circolazione di veicoli; se il fatto è reato con prescrizione più lunga, vale quella. I termini cambiano secondo l’andamento del processo penale, quindi vanno verificati subito con un avvocato.

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza legale personalizzata: gli importi indicati sono esempi costruiti sulle tabelle di Milano 2024 e non anticipano l’esito di un singolo caso.

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