19 Ottobre 2026

Danno parentale: il giudice può liquidarlo con le tabelle a punti, milanesi o romane, non più con la “forbice” di Milano 2021

Corte d’Appello L’Aquila, Sent., 20/07/2026, n. 827

La Corte ha riliquidato il danno da perdita del rapporto parentale riconosciuto al marito e ai tre figli di una donna deceduta per l’inadeguatezza dei trattamenti sanitari ricevuti in ospedale. Il primo giudice aveva applicato il criterio “a forbice” delle tabelle di Milano 2021, bocciato dalla Cassazione a favore di una tabella a punti; il Collegio ha invece applicato le tabelle milanesi nella formulazione del 2024, attribuendo i punti per l’età della vittima e dei congiunti, la convivenza, il numero dei superstiti e l’intensità del legame, e ha elevato il risarcimento del marito da € 260.000,00 a € 308.969,00 e quello dei figli da € 210.000,00 a € 242.482,00 e € 269.859,00. Il giudice, precisa la Corte, può liquidare il danno parentale in via equitativa tanto con le tabelle milanesi quanto con quelle romane, ma non più con la tabella milanese del 2021.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA

composta dai Signori magistrati:

Dott. Francesco S. Filocamo - Presidente

Dott.ssa Silvia Rita Fabrizio - Consigliere

Dott. Marco Bartoli - Consigliere relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1166/2024 R.G., rimessa in decisione all’udienza del 27.5.2026 e vertente

TRA

Z.L., Z.L., Z.L. E Z.S. tutti rappresentati e difesi, giusta procura da intendersi a margine dell’atto di appello, dall’avv. Gabriele Chiarini ed elettivamente domiciliati presso di lui

APPELLANTI

E

AZIENDA U.S.L.P., corrente in P. alla Via P., 47 in persona del suo legale rappresentante protempore, il Direttore Generale dott. V.M., c.f. (...), il quale elegge il proprio domicilio fisico in P. al Viale G. D. 229 e quello digitale, per ogni notifica, presso la casella di P.E.C. dell’avv. Roberto M. Danesi de Luca del foro di Pescara, difensore nominato con procura redatta su separato supporto cartaceo, da considerarsi unita alla comparsa di costituzione e risposta come da autorizzazione all’incarico con Delib. n. 48 del 20 gennaio 2025

APPELLATA

OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Pescara n. 776/2024 pubblicata il 04/06/2024 RG n. 3887/2021 Repert. n. (...) del 04/06/2024

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.1. Con la sopraindicata sentenza il Tribunale di Pescara, in parziale accoglimento della domanda proposta con ricorso ex art. 703 c.p.c. da L.Z., L.Z., L.Z. e S.Z. - i quali avevano convenuto in giudizio la Azienda U.S.L.P. (di seguito, per brevità, A.) deducendo la responsabilità della medesima per la morte di L.N. (di cui essi erano rispettivamente marito e figli), nata il (omissis) e deceduta all’età di 63 anni il (omissis) presso (omissis) per inadeguatezza dei trattamenti sanitari ivi ricevuti, e di conseguenza avevano chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale (iure proprio da perdita del rapporto parentale e patrimoniali e iure hereditatis cd. terminale e catastrofale) e patrimoniale (per spese funerarie e di tumulazione, e da lucro cessante) -, ha condannato la A. al risarcimento dei danni in favore degli attori quantificati nella somma di 260.000,00 in favore di Z.L. e della somma di 210.000,00 per ciascun ulteriore congiunto, a titolo di danno iure proprio subito dai medesimi a causa del decesso della congiunta, oltre ad Euro 2.030,00 per danni da invalidità temporanea patita dalla congiunta ed Euro 30.500 per danno terminale, oltre interessi dalla pronuncia al saldo, nonché al rimborso dell’importo di Euro 2.750,00 per spese funerarie, ed al pagamento della somma di Euro 5.000,00 per spese di consulente di parte, oltre interessi su tali somme dalla domanda al saldo, nonché al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 10.860,00 oltre accessori per compensi, ed Euro 286,00 per esborsi (con distrazione in favore del procuratore antistatario) nonché tenuta in via definitiva al pagamento delle spese di ctu.

2. Avverso tale decisione, hanno proposto appello le originarie parti ricorrenti.

Si riassumono di seguito i motivi posti a fondamento del gravame.

2.1. Il giudice di prime cure ha liquidato un importo ingiustificatamente ridotto a titolo di ristoro del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, utilizzando parametri obsoleti (a forbice di cui alle tabelle del Tribunale di Milano 2021), in luogo di quelli di cui alle vigenti tabelle “a punti” (tabelle milanesi del 2022 e successive), come invocato dalle originarie parti ricorrenti. Pertanto, non è stata considerata l’età della vittima e dei congiunti, la situazione di convivenza con il marito né la circostanza che la famiglia, come emerso dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, era molto unita con frequentazione assidua tra i familiari.

2.2. E’ stato, inoltre, erroneamente disconosciuto il danno patrimoniale da lucro cessante avuto riguardo alla perdita dei contributi economici e la possibilità di fruire di tutti quei servizi - di natura non patrimoniale, ma aventi indubbio valore economico - che una moglie/madre è solita prestare al proprio marito (in base all’art. 143 c.c.) e ai propri figli, danno da liquidarsi in via equitativa. Invero, la vittima, come pacificamente emerso dall’istruttoria svolta in primo grado, si occupava a tempo pieno della cura del marito e dei figli, sul lavoro come a casa; aiutava i figli anche nell’accudimento dei nipoti, contribuiva fattivamente alle spese basilari del vivere quotidiano (spesa alimentare, bollette delle utenze domestiche, ecc.), ponendo interamente i ricavi della sua attività commerciale a disposizione della famiglia (in primis del marito). Detto impegno di assistenza materiale, morale ed economica in favore dei familiari è venuto quindi a mancare agli odierni ricorrenti, i quali si vedono oggi costretti a sopperirvi direttamente o ricorrendo all’ausilio professionale di terzi. Ai fini della quantificazione di tale voce di danno, sono stati allegati e provati dagli odierni appellanti tutti i dati rilevanti - in base alla giurisprudenza formatasi in materia - ai fini della decisione, con particolare riferimento al reddito annuo della defunta.

2.3. Pure le spese di lite sono state liquidate in modo ingiustamente riduttivo dal momento che non sono stati rispettati i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014: non è stato considerata la condanna più elevata, ossia quella in favore di L.Z., tenendo conto della quale ai fini del valore della controversia, l’importo di Euro 10.860,00 per compensi a fronte di un importo medio liquidabile pari ad Euro 5.916,00 per la fase atp e di Euro 22.457,00 per il giudizio di merito; non sono stati applicati gli aumenti per il caso di difesa di più parti ad opera dello stesso legale ex art. 4, comma 2, d.m. citato.

2.4. Infine, altrettanto ingiustamente, è stato omesso di porre a carico della parte soccombente le spese dei contributi unificati versati per le fasi di atp e di merito, tutte documentate.

3. Si è costituita in giudizio, mediante deposito di memoria, la A. la quale ha resistito agli avversi assunti.

4. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all’esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell’art. 352 c.p.c., all’udienza del 27.5.2026, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.

5. E’ in discussione esclusivamente il profilo del quantum debeatur a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese processuali.

6. Ciò posto, il primo motivo di appello, concernente il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, è fondato.

6.1. A tal fine, il giudice di prime cure, con una stringata motivazione di mero stile (v. p. 30), malgrado la diversa richiesta delle parti ricorrenti, ha applicato il criterio “a forbice delle tabelle di Milano 2021 (nella specie, da Euro 168.250 a Euro 336.500) ignorando che si tratta di un criterio bocciato dalla Suprema Corte che aveva già preferito il criterio a punti proprio delle tabelle del Tribunale di Roma affermando che “per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell’equità su tutto il territorio nazionale” (Cass. 1179/2021). Nella sentenza 10579/2021 è stato affermato che “al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.” (il principio è espresso anche in Cass. 33005/2021 e in Cass. 26300/2021). Quindi, a seguito dell’intervento della Suprema Corte, che ha accordato preferenza per un sistema tabellare a punti - e quindi al sistema all’epoca utilizzato soltanto dalle Tabelle di Roma - l’osservatorio della giustizia civile del Tribunale di Milano, nel 2022, ha, come è noto, provveduto ad un’opera di rielaborazione dei criteri di determinazione del danno parentale, in conformità ai criteri espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Dunque, ad oggi, anche il sistema delle tabelle milanesi si fonda su di un sistema a punti attribuibili al congiunto tenuto conto dell’età del defunto e del superstite, dell’eventuale convivenza, nonché dell’intensità del rapporto affettivo che caratterizzava il rapporto parentale perduto. Considerando, quindi, che “le nuove tabelle milanesi consentono - al pari di quelle romane - una liquidazione rispettosa dei criteri indicati da questa Corte con le citate pronunce 10579 e 26300 del 2021” (così Cass. 37009/2022) il giudice può liquidare il danno parentale in via equitativa tanto facendo riferimento alle tabelle milanesi quanto a quelle romane, ma non certo, nel 2024, a quella stigmatizzata del Tribunale di Milano 2021.

6.2. Orbene, ai fini della liquidazione del danno in parola, secondo la prassi dell’Ufficio, si deve far riferimento, in conformità alla richiesta degli appellanti, alle tabelle di Milano (nella formulazione più recente, anno 2024, come insegna la Suprema Corte; cfr. Cass. 22183/2025), le quali, essendo ora fondate su un sistema a punti attribuibili al congiunto tenuto conto dell’età del defunto e del superstite, dell’eventuale convivenza, e dell’intensità del rapporto affettivo che caratterizzava il rappor to parentale perduto, consentono una liquidazione rispettosa dei criteri indicati dalla Corte di Cassazione con le sentenze sopraccitate e, a giudizio del Collegio, congrua e proporzionata al caso specifico in esame.

6.3. In merito alla liquidazione, è pacifico che soltanto il marito fosse convivente con la vittima. In secondo luogo, con riferimento alla qualità e alla intensità del vincolo familiare - da valutarsi, in conformità alle previsioni delle tabelle milanesi, sulla base di circostanze obiettive, come ad esempio, la frequentazione e i contatti, la condivisione delle festività, ricorrenze, vacanze, attività lavorative, sportive, hobby, l’attività di assistenza sanitaria e/o /domestica, l’agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima ove suscettibile di tradursi in maggiore sofferenza del congi unto -, le inequivoche e precise dichiarazioni dei testimoni escussi (T.J., amica di famiglia, indifferente, sentita all’udienza del 27.1.2023; E.L., indifferente, e S.E., indifferente, sentite all’udienza del 9.6.2023) depongono per l’esistenza di un vincolo di intensità speciale, superiore a quella standard, quanto al marito e ai due figli L. e S.. Invero, i coniugi erano sposati da quasi quarant’anni e gestivano insieme una gioielleria sita (omissis), aperta a suo tempo dal padre della vittima. La coppia aveva tre figli. I genitori avevano aiutato i figli L. e S. ad aprire altre due attività commerciali a pochi metri di distanza dalla gioielleria; i medesimi figli abitavano vicinissimi alla casa dei genitori, con cui avevano rapporti di frequentazione continuativi. Inoltre, la vittima non faceva mancare ai due figli la sua presenza per affiancarli nell’accudimento dei nipoti, aiutandoli anche nella preparazione de i pasti e in alcune commissioni quotidiane. Analogo speciale carattere non può essere attribuito alla figlia maggiore L. per difetto di analoga intensità di rapporti di frequentazione e condivisione, in quanto costei da qualche anno (2016) si era trasferita a Milano per ragioni di lavoro, pur continuando ad avere ovviamente un rapporto intenso con la madre tornando a farle visita in occasione delle festività e sentendola per telefono. Dunque, a titolo di punteggio per qualità e intensità del vincolo familiare, nel previsto intervallo da 0 a 30, vanno riconosciuti 22 punti al marito e ai figli L. e S., e 15 punti (valore medio) alla figlia L..

6.4. Alla stregua di quanto esposto, a L.Z., marito della vittima, il danno, tenuto conto dell’età del congiunto (anni 68) e della vittima (anni 63), nonché della presenza di altri familiari nel nucleo familiare primario (3 superstiti), va liquidato secondo il seguente prospetto:

Omissis

6.5. Quanto a L.Z. (figlia della vittima), il danno, tenuto conto dell’età del congiunto (anni 37) e della vittima (anni 63), dell’assenza di convivenza e della presenza di altri familiari nel nucleo familiare primario (3 superstiti), va liquidato secondo il seguente prospetto:

Omississ

6.6. Quanto a L.Z. (figlia della vittima), il danno, tenuto conto dell’età del congiunto (anni 34) e della vittima (anni 63), dell’assenza di convivenza e della presenza di altri familiari nel nucleo familiare primario (3 superstiti), va liquidato secondo il seguente prospetto:

Omissis

6.7. Quanto a S.Z. (figlio della vittima), il danno, tenuto conto dell’età del congiunto (anni 32) e della vittima (anni 63), dell’assenza di convivenza e della presenza di altri familiari nel nucleo familiare primario (3 superstiti), va liquidato secondo il seguente prospetto:

Omissis

6.8. Tirando le fila di quanto sin qui esposto, a rettifica della liquidazione del giudice di prime cure (Euro 260.000,00 al coniuge ed Euro 210.000,00 a ciascun figlio), agli appellanti spettano i seguenti risarcimenti:

- L.Z. (coniuge), Euro 308.969,00;

- L.Z. (figlia) Euro 242.482,00;

- L.Z. (figlia) Euro 269.859,00;

- S.Z. (figlio) Euro 269.859,00.

6.9. In quanto oggetto di pronuncia sul punto non impugnata, resta fermo che ai danneggiati spettano anche gli “interessi dalla pronuncia al saldo”.

7. Il secondo motivo, attinente al danno patrimoniale da lucro cessante, è infondato.

7.1. Come ritenuto (seppur con motivazione stringata) dal giudice di prime cure, non vi è prova degli apprezzabili apporti economici della vittima in favore dei familiari - e, dunque, del danno patrimoniale subito dai medesimi in conseguenza del suo decesso -, danno che, anzi, a ben vedere le risultanze istruttorie consentono di escludere.

7.2. Giova richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale per il quale i danni patrimoniali futuri patiti dai congiunti della persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che, sia in relazione ai precetti normativi (artt. 143, 433 cod. civ.) che per la pratica di vita improntata a regole etico - sociali di solidarietà e di costume, il defunto avrebbe presumibilmente apportato, assumono l’aspetto del lucro cessante, ed il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge; la prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una pa rte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno (così in termini Cass. 31549/2018 in motivazione che richiama Cass. 4205/2002, Cass. 12124/2003, Cass. 16490/2006 e 24802/2008).

7.3. Orbene, dalla dichiarazione dei redditi della vittima del 2017 versata in atti (doc. 25 in fasc. parti appellanti) risultano redditi di impresa (riquadro RG) e da partecipazione a società molto bassi (Euro 879,00 ed Euro 8.406,00), con reddito complessivo molto esiguo di Euro 9.468,00; dalla dichiarazione dei redditi del 2018 emerge addirittura un reddito complessivo di soli Euro 183,00. Dunque, i redditi della vittima erano appena sufficienti per i suoi bisogni personali e non le avrebbero consentito certo di elargire alcunché né al marito né ai figli, questi ultimi del resto economicamente autosufficienti. Il venir meno dell’asserito’“aiuto” prestato in favore dei figli - aiuto riferito dai sopra menzionati testi (i quali hanno risposto “sì è vero” ai relativi capitoli di prova, in particolare nn. 11 e 13) e consistente in concreto nell’ospitarli a casa, preparare i pasti, accudire i nipoti e svolgere alcune commissioni -, non costituisce una voce di danno patrimoniale risarcibile in quanto: a) in difetto di specificazione delle modalità e della frequenza dell’aiuto prestato e soprattutto delle conseguenze economiche della perdita dello stesso (cioè delle spese successivamente sostenute per esigenze di carattere domestico e assistenziale), può presumersi che i congiunti abbiano provveduto essi stessi agli incombenti prima adempiuti dalla vittima; b) l’aiuto dato dalla vittima, con ogni probabilità, aveva carattere saltuario e non intenso, altrimenti sarebbe stato incompatibile con l’attività lavorativa svolta presso il negozio di famiglia; c) la non assiduità dell’aiuto in parola si ricava anche dall’età della vittima (ormai non più giovanissima) e dalle sue non perfette condizioni di salute, le quali peraltro, in caso di esito positivo delle cure prestate dai sanitari, sarebbero risultate pure peggiorate e difficilmente compatibili con la prosecuzione dell’attività di ausilio in favore dei congiunti.

8. Il terzo e il quarto motivo, entrambi concernenti le spese di lite, sono fondati.

8.1. Le spese del giudizio sono state liquidate dal giudice di prime cure in Euro 10.860,00 senza alcuna indicazione dei criteri adoperati. Sennonché l’importo appare evidentemente riduttivo.

8.2. Applicando le tabelle di cui al D.M. n. 55 del 2014 come aggiornate dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 e tenendo conto del decisum (cioè dell’importo risarcitorio più elevato riconosciuto, ossia quello in favore del coniuge, come sopra rideterminato), dei valori tariffari medi, dell’aumento per la pluralità delle parti (tre oltre la prima, quindi + 90%) e delle spese vive documentate, la corretta liquidazione delle spese di lite è la seguente: per il procedimento atp Euro 11.240,40 (Euro 5.916,00 + 90%) per compensi ed Euro 286,00 per esborsi; per il giudizio di merito Euro 42.668,30 (Euro 22.457,00 + 90%) per compensi ed Euro 545,00 esborsi.

9. In conclusione, in parziale accoglimento dell’appello (segnatamente del primo, terzo e quarto motivo) ed in parziale riforma della sentenza impugnata (che, per il resto, s’intende confermata), la liquidazione del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale e delle spese di lite del primo grado del giudizio deve essere modificata come sopra indicato.

10. Venendo alle spese, anche quelle del presente grado del giudizio seguono la soccombenza. Il non accoglimento del secondo motivo, nell’economia del giudizio, risulta insignificante e tale da non giustificare una compensazione, neppure parziale, delle spese.

10.1. Le spese del presente grado del giudizio si liquidano come in dispositivo, in base alla documentazione versata in atti, in conformità alle tabelle di cui al D.M. n. 55 del 2022 come aggiornate d a l D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, scaglione conforme al disputatum (cioè, pari all’incremento risarcitorio e per spese legali, chiesto e riconosciuto in questa sede; quindi, da 52.001 a 260.000), valori minimi per la fase di istruttoria e trattazione (considerato che la causa, alla udienza di trattazione, è stata rinviata a quella di decisione, senza esame di questioni particolari) e medi per i restanti, incluso il richiesto aumento (+90%) ex art. 4, comma 2, citato d.m..

P.Q.M.

la Corte di Appello di L’Aquila, in parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, definitivamente pronunciando:

1) ridetermina gli importi risarcitori dovuti agli appellanti a titolo di danno non patrimoniale iure proprio subito a causa del decesso della congiunta come di seguito indicato:

- L.Z. (coniuge), Euro 308.969,00;

- L.Z. (figlia) Euro 242.482,00;

- L.Z. (figlia) Euro 269.859,00;

- S.Z. (figlio) Euro 269.859,00;

2) ridetermina le spese del giudizio di primo grado, quanto al procedimento atp, in Euro 11.240,40 per compensi ed Euro 286,00 per esborsi, e quanto al giudizio di merito in Euro 42.668,30 per compensi ed Euro 545,00 esborsi, per un totale di Euro 53.908,70 per compensi ed Euro 831,00 per esborsi;

3) condanna l’appellata Azienda U.S.L.P. (di seguito, per brevità, A.) al rimborso in favore degli appellanti delle spese del presente grado del giudizio liquidate in Euro 23.092,60, oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cpa come per legge, per compenso ed Euro 777,00 per esborsi, con distrazione in favore dell’avv. Gabriele Chiarini, procuratore antistatario.

Conclusione

Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del 16 luglio 2026.

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2026.

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