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La prescrizione rappresenta uno degli ostacoli più insidiosi per il lavoratore che intenda ottenere un ristoro integrale a seguito di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale. Non di rado il diritto esiste, le responsabilità sono documentabili, ma l’azione non è più esercitabile perché sono decorsi i termini previsti dalla legge.
La conseguenza è particolarmente grave: non si tratta di una semplice riduzione dell’importo riconoscibile, ma della perdita integrale del diritto azionabile, sia nei confronti dell’INAIL sia nei confronti del datore di lavoro, a seconda dei casi. Comprendere con precisione le scadenze e il loro computo è quindi decisivo per non vedere vanificati anni di sacrifici e di sofferenze legate all’evento lesivo.
In termini giuridici, la prescrizione è l’istituto per cui il diritto si estingue quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Si tratta di uno strumento di certezza dei rapporti giuridici: trascorso un certo periodo, non è più consentito riaprire in via giudiziale situazioni risalenti, in cui le prove possono essersi disperse e i soggetti coinvolti trovarsi in condizioni del tutto mutate.
Nel contesto degli infortuni sul lavoro, la difficoltà nasce dal fatto che non esiste un unico termine di prescrizione: convivono, infatti, termini diversi per la richiesta di prestazioni INAIL e per l’azione risarcitoria nei confronti del datore di lavoro, termini che seguono regole autonome e solo in parte comunicanti.
Ogni infortunio sul lavoro – in quanto evento lesivo verificatosi in occasione di lavoro, con nesso causale rispetto all’attività svolta – può dar luogo a due tipi di tutela distinti:
Si tratta di due piani autonomi: l’intervento INAIL non esaurisce il danno, ma copre solo una parte standardizzata dello stesso; il datore di lavoro può essere tenuto a risarcire il cosiddetto danno differenziale (biologico, patrimoniale e non patrimoniale) sino all’integrale ristoro del pregiudizio accertato in sede civile.
Per le domande di prestazioni a carico dell’INAIL, il termine di prescrizione è fissato dall’art. 112 del D.P.R. 1124/1965 in tre anni e centocinquanta giorni. Tale termine decorre, in via generale, dalla data dell’infortunio o dalla manifestazione della malattia professionale.
L’estensione di 150 giorni rispetto al triennio “pieno” è collegata alla struttura del sistema assicurativo, che contempla un periodo iniziale di carenza e una serie di adempimenti amministrativi che il legislatore ha inteso tenere in considerazione. Ciò non toglie che, di fatto, il tempo a disposizione resti relativamente contenuto e imponga al lavoratore un’attivazione sollecita.
Per gli infortuni “acuti” (es. cadute, schiacciamenti, traumi immediati), la decorrenza è normalmente ancorata alla data dell’evento, salvo ipotesi particolari in cui la menomazione si definisce solo successivamente.
Per le malattie professionali, invece, la giurisprudenza e la prassi amministrativa fanno riferimento al momento in cui la patologia si manifesta e diviene oggettivamente conoscibile, di regola coincidente con una diagnosi specialistica o con un accertamento medico-legale che stabilisca sia la natura della malattia sia il nesso causale con l’attività svolta.
Se la domanda all’INAIL non viene proposta entro il termine di tre anni e centocinquanta giorni, il diritto alle prestazioni assicurative si estingue. L’Istituto non potrà più essere obbligato ad erogare rendite o indennizzi, neppure qualora il nesso causale con il lavoro sia chiaro e documentato.
Tale decadenza, tuttavia, non incide automaticamente sulla possibilità di agire contro il datore di lavoro: la prescrizione relativa all’azione risarcitoria segue regole diverse e, come si vedrà, è di durata ben maggiore. È quindi possibile che l’INAIL sia ormai non più azionabile, mentre resti tuttora praticabile l’azione civile nei confronti del datore di lavoro per il ristoro integrale del danno.
Per quanto riguarda il profilo civilistico, l’azione principale del lavoratore si fonda sulla sulla responsabilità contrattuale del datore, discendente dal rapporto di lavoro e dall’obbligo di sicurezza previsto dall’art. 2087 c.c. In tale ambito, trova applicazione il termine di prescrizione decennale stabilito dall’art. 2946 c.c. per i diritti di credito.
Ciò significa che il lavoratore dispone, in linea generale, di dieci anni per chiedere in giudizio il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’infortunio o della malattia professionale, ferma restando la necessità di provare la violazione delle norme di sicurezza e il nesso causale tra tale violazione e l’evento lesivo.
L’art. 2087 c.c. impone all’imprenditore l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, a tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del prestatore. La violazione di tali obblighi genera una responsabilità di natura contrattuale, con le conseguenze tipiche: onere probatorio attenuato in capo al lavoratore, e termine prescrizionale ordinario di dieci anni.
Il risarcimento così ottenibile si pone in rapporto di complementarità rispetto alle prestazioni INAIL: quanto eventualmente già riconosciuto dall’Istituto viene detratto, e il datore è condannato a corrispondere il solo differenziale, cioè la parte ulteriore di danno non coperta dall’assicurazione sociale.
Anche per l’azione risarcitoria civile vale il principio per cui la prescrizione decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto, o avrebbe potuto avere con l’ordinaria diligenza, conoscenza del danno e della sua riferibilità causale alla condotta del datore di lavoro.
Ne consegue che, soprattutto nelle malattie professionali o nei postumi che si aggravano nel tempo, il dies a quo può collocarsi in un momento anche significativamente successivo rispetto all’evento originario (es. diagnosi di patologia cronica, peggioramento clinico oggettivato, riconoscimento INAIL di postumi permanenti). La giurisprudenza degli ultimi anni ha ribadito la necessità di un accertamento concreto di tale momento di conoscibilità. (Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 novembre 2022, n. 34377)
I termini di prescrizione non scorrono in modo “lineare”, ma possono subire sospensioni o interruzioni. La sospensione determina un blocco temporaneo del decorso, che riprende a decorrere una volta cessata la causa sospensiva; l’interruzione, invece, azzera il tempo trascorso e fa ripartire da capo il termine.
Nel campo degli infortuni sul lavoro, assumono rilievo in particolare:
La normativa speciale prevede che, finché è pendente il procedimento per il riconoscimento delle prestazioni INAIL, la prescrizione dell’azione civile nei confronti del datore di lavoro rimane sospesa (Cassazione Civile, Sez. Unite, 07 maggio 2019, n. 11928). La ratio è evidente: non si vuole costringere il lavoratore ad agire contemporaneamente su entrambi i fronti, né penalizzarlo per aver prima seguito il canale amministrativo.
La sospensione opera, secondo gli orientamenti più recenti, per l’intera durata del procedimento INAIL, comprese le eventuali fasi di ricorso amministrativo e, secondo parte della giurisprudenza, anche per il tempo in cui pende un giudizio contro l’INAIL volto a contestare il provvedimento dell’Istituto. In questo modo, il termine decennale a carico del datore ricomincia a decorrere solo una volta definiti tali procedimenti.
La prescrizione può essere interrotta, quanto all’azione risarcitoria contro il datore di lavoro, da diversi atti giuridicamente rilevanti:
L’effetto dell’interruzione è quello di azzerare il tempo già decorso e far sì che il termine di prescrizione ricominci per intero dalla data dell’atto interruttivo. In una prospettiva prudenziale, è buona prassi attivare atti interruttivi senza attendere la scadenza dei termini massimi astratti, soprattutto in presenza di situazioni complesse o di incertezze sul dies a quo.
Per comprendere meglio la portata concreta delle norme sopra richiamate, è utile esaminare alcuni scenari tipici che si presentano nella pratica professionale.
Si ipotizzi un infortunio occorso nel 2017, con riconoscimento da parte dell’INAIL di una menomazione dell’12% nel 2018. Nessuna azione è stata intrapresa nei confronti del datore di lavoro.
Nel 2025 sono trascorsi otto anni dall’evento lesivo. Il termine decennale per l’azione risarcitoria ex art. 2087 c.c. non è ancora decorso: il lavoratore, ove sussistano elementi di responsabilità datoriale, può ancora promuovere giudizio civile, avendo tempo – in via teorica – sino al 2027. Naturalmente, occorrerà verificare con attenzione il momento di effettiva conoscenza dei postumi permanenti, che potrebbe anche spostare in avanti il dies a quo.
Si consideri un infortunio del 2020, con domanda INAIL presentata nel 2021 e definizione della pratica (con riconoscimento di un 6% di danno biologico) nel 2022. Il lavoratore, nel 2025, valuta per la prima volta l’ipotesi di agire contro il datore di lavoro per ottenere il danno differenziale.
In tale ipotesi, la prescrizione dell’azione civile è rimasta sospesa per tutta la durata del procedimento amministrativo INAIL. Il termine decennale comincia a decorrere, secondo l’orientamento prevalente, dal momento della definizione della pratica nel 2022. Ne consegue che il lavoratore disporrà di un arco temporale particolarmente ampio (fino al 2032) per agire contro il datore, fermo restando l’onere probatorio in ordine alle violazioni delle norme di sicurezza.
Si immagini un lavoratore esposto per anni a polveri o agenti chimici, che nel 2024 riceve diagnosi di broncopneumopatia cronica con riconoscimento del nesso causale con l’attività lavorativa. L’occupazione si era protratta, ad esempio, dal 2010 al 2020.
In questo scenario, ciò che rileva non è la data di inizio o fine dell’esposizione, bensì la data in cui la malattia si è manifestata ed è stata riconosciuta come correlata al lavoro. Dal 2024 decorrono sia i tre anni e centocinquanta giorni per la domanda all’INAIL, sia i dieci anni per l’azione civile contro il datore di lavoro, sempre che sussistano i presupposti di responsabilità.
Nella prassi emergono alcuni errori comportamentali che, più di altri, conducono alla prescrizione dei diritti del lavoratore:
Una corretta informazione, unita a un tempestivo inquadramento medico-legale e giuridico, consente spesso di evitare tali criticità e di preservare le possibilità di tutela.
Negli ultimi anni la giurisprudenza ha contribuito a chiarire diversi profili in tema di prescrizione nell’ambito degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
Da un lato, è stato ribadito che, in presenza di malattie a decorso lento o di postumi che si manifestano nel tempo, la prescrizione decorre dalla concreta conoscibilità del danno e del nesso causale, da accertarsi caso per caso alla luce della documentazione medica. Dall’altro, è stata valorizzata la funzione sospensiva del procedimento INAIL rispetto all’azione civile, estendendola – secondo una parte della giurisprudenza – anche alle fasi giudiziarie di contestazione dei provvedimenti dell’Istituto.
Inoltre, le corti di merito hanno più volte sottolineato che, ai fini della responsabilità ex art. 2087 c.c., una volta provata l’esposizione a un rischio tipico e la sussistenza della patologia, l’onere di dimostrare l’adozione di tutte le misure prevenzionistiche incombe sul datore di lavoro, con evidente rilievo anche sulle azioni proposte a distanza di anni dall’evento.
La disciplina della prescrizione in materia di infortuni sul lavoro è complessa, ma al tempo stesso offre al lavoratore margini di tutela spesso più ampi di quanto comunemente si creda. La distinzione fra termine breve per le prestazioni INAIL e termine decennale per l’azione risarcitoria ex art. 2087 c.c. è fondamentale per evitare rinunce ingiustificate a diritti tuttora esercitabili.
In presenza di un infortunio o di una malattia potenzialmente lavoro–correlata, è opportuno:
Un approccio informato e proattivo consente di non “perdere per strada” diritti importanti, evitando che la sola inerzia temporale, più che il merito della vicenda, decida le sorti di una legittima pretesa risarcitoria.
1. Se l’INAIL mi ha già liquidato una somma, posso comunque agire contro il datore di lavoro?
Sì. Le prestazioni INAIL non escludono l’azione civile per il danno differenziale nei confronti del datore di lavoro, ove sussistano violazioni delle norme di sicurezza. L’eventuale importo già corrisposto dall’INAIL verrà semplicemente detratto dal risarcimento complessivo riconosciuto in sede civile.
2. Sono trascorsi più di tre anni dall’infortunio: è sempre troppo tardi?
No. Il termine di tre anni (più 150 giorni) riguarda solo la prescrizione delle prestazioni INAIL. Per l’azione risarcitoria nei confronti del datore di lavoro, il termine ordinario è di dieci anni, decorso – in linea di massima – dall’evento o dalla conoscibilità del danno e del nesso causale.
3. La chiusura dell’azienda impedisce di chiedere il risarcimento?
Non necessariamente. In molti casi il datore di lavoro è coperto da polizze di responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera, e l’azione può essere indirizzata anche nei confronti della compagnia assicuratrice. In determinate circostanze, inoltre, la normativa prevede forme di responsabilità ulteriore a carico di soggetti diversi.
4. Quando inizia a decorrere la prescrizione nelle malattie professionali?
Per le malattie professionali, la prescrizione non decorre semplicemente dalla prima esposizione al rischio, ma dal momento in cui la patologia si manifesta e viene riconosciuta come correlata all’attività lavorativa, di solito attraverso una diagnosi specialistica o un accertamento medico-legale.
5. Cosa posso fare per evitare di perdere i miei diritti per prescrizione?
È consigliabile: presentare senza ritardi la domanda all’INAIL; raccogliere da subito la documentazione medica; rivolgersi quanto prima a un legale esperto in infortuni sul lavoro per verificare i termini di prescrizione e, se necessario, inviare atti interruttivi (ad es. una formale messa in mora) al datore di lavoro o alla sua assicurazione, così da preservare integralmente l’azione risarcitoria.
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