5 Marzo 2026

La normativa antinfortunistica tutela il lavoratore anche dalle sue stesse imprudenze laddove connesse all'attività lavorativa

Cass. pen., Sez. IV, Sent., 24/02/2026, n. 7289

Il garante non può, infatti, invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia (Sez. 4, n. 12115 del 03/06/1999, Grande, Rv. 214997-01). Il garante, cioè, ove abbia negligentemente omesso di attivarsi per impedire l'evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l'errore sulla legittima aspettativa in ordine all'assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa. Ne deriva che il titolare della posizione di garanzia è tenuto a valutare i rischi e a prevenirli e la sua condotta non è scriminata, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, da eventuali responsabilità dei lavoratori

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da:

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente

Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere

Dott. D'AURIA Donato - Consigliere

Dott. D'ANDREA Alessandro - Relatore

Dott. SESSA Gennaro - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna

A.A. nato a B il (Omissis)

avverso la sentenza del 28/09/2023 del TRIBUNALE di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 28 settembre 2023 il Tribunale di Bologna ha assolto A.A. dal reato di cui all' art.590, comma 3, cod. pen. perché il fatto non sussiste.

L'imputato era stato sottoposto a giudizio in quanto ritenuto responsabile di avere, in qualità di amministratore unico della A.A. Srl, per colpa consistita nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro dettate dall' art.96, comma l, lett. a) D.lGS 9 APRILE 2008 N.81, e, in particolare, per avere omesso di prevedere nel Piano Operativo di Sicurezza riguardante un cantiere edile sito in S di S specifiche misure atte a prevenire il ribaltamento accidentale di carichi nella fase immediatamente successiva alla loro movimentazione e posa, cagionato al dipendente, svolgente mansioni di capocantiere, lesioni personali consistite in fratture alla gamba destra con conseguente periodo di malattia e incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a 40 giorni. Tale trauma era stato determinato dal ribaltamento di un manufatto in calcestruzzo vibrato di grosse dimensioni e del peso di circa 1,5 tonnellate, messo in opera per la realizzazione del cordolo su cui installare i montanti in acciaio per la realizzazione di aree di parcheggio. L'infortunio, in particolare, si era verificato perché il- B.B., accortosi della difficoltà incontrata dai colleghi C.C. e D.D. nell'effettuazione del posiziona mento dell'indicata veletta su dei pilastrini in cemento, aveva lasciato l'escavatore, al cui utilizzo era addetto, per dare supporto agli altri operai, con loro provvedendo al posizionamento del manufatto che, tuttavia, dopo essere stato sganciato dalle catene di sollevamento, si era ribaltato, attingendo il piede destro della vittima.

1.1. Il Tribunale di Bologna, ricostruita la dinamica dell'infortunio -in particolar modo accertando che: l'incidente si era verificato perché il cemento dei due pilastrini di appoggio della ve letta era ancora fresco; l'ordine di posizionare immediatamente il manufatto, senza attendere la solidificazione del cemento, era stato dato proprio da B.B., in qualità di capocantiere -ha ritenuto di escludere ogni responsabilità del datore di lavoro sul presupposto che l'infortunio non poteva essere in alcun modo ricondotto a una condotta colposa riferibile all'imputato.

La scelta di posizionare subito la veletta sul cemento fresco, infatti, era stata il frutto di un'autonoma iniziativa assunta da parte dei lavoratori, che, avendo già effettuato precedenti operazioni di montaggio e disponendo di un'adeguata esperienza specifica, erano ben consapevoli della necessità di attendere il consolidamento delle basette in cemento prima di posizionare la veletta. Si era trattato, quindi, di una libera e spontanea determinazione assunta autonomamente dagli operai, non imposta dal datore di lavoro e non giustificata da motlvi di urgenza, ovvero dall'impellente esigenza di portare a termine velocemente il lavoro.

Il sinistro, pertanto, era da imputarsi in via esclusiva a una condotta abnorme posta in essere dalla persona offesa, determinativa di un rischio eccentrico ed esorbitante rispetto alla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. Il B.B. aveva adottato un comportamento imprevedibile e del tutto avulso dalle sue specifiche mansioni, espressivo di un rischio imponderabile, rispetto al quale non può essere ravvisata nessuna correlazione causale tra la sua verificazione e la mancata indicazione nel P.O.S. di specifiche misure atte a prevenire il ribaltamento accidentale di carichi dopo la loro movimentazione.

2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, deducendo, con un unico motivo, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge, lamentando che il giudice di merito avrebbe operato un'errata valutazione delle prove acquisite, in conclusione addivenendo a una non corretta determinazione giuridica laddove ha escluso la sussistenza di ogni responsabilità a carico dell'imputato, per essere l'incidente riferibile in via esclusiva alla condotta abnorme perpetrata dalla vittima.

A dire del P.M., una più attenta lettura del materiale probatorio acquisito consentirebbe di evincere la non veridicità delle ritenute circostanze per cui: sarebbe stato il B.B. a ordinare di posizionare la veletta in calcestruzzo sui basamenti, atteso che, invece, tale decisione era stata autonomamente assunta dai suoi colleghi C.C. e D.D.; la persona offesa avrebbe svolto funzioni di capocantiere o di preposto, essendosi trattato solo di un semplice operaio. Parimenti incerta, poi, sarebbe pure la circostanza per cui la veletta si sarebbe ribaltata per essere ancora fresco il cemento dei pilastrini, potendo tale evento essere stato determinato anche da altre cause alternative o concorrenti, come, ad esempio, a seguito di una spinta.

In punto di diritto, poi, l'appellante contesta che la condotta colposa realizzata da parte della persona offesa possa essere qualificata come abnorme, e quindi tale da avere attivato un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal titolare della posizione di garanzia, atteso che, invece, l'azione svolta dal B.B. può essere a giusto titolo inquadrata tra le mansioni proprie affidategli dal datore di lavoro, rispetto alla quale, quindi, quest'ultimo avrebbe dovuto prevedere delle misure di prevenzione nel P.O.S.

Ne conseguirebbe la configurazione della responsabilità penale del Santi, determinata dalla circostanza di non aver previsto nel P.O.S. le prescrizioni necessarie a evitare il ribaltamento delle velette, con conseguente effettivo controllo dell'attuazione di tali indicazioni. Per il P.M., in conclusione, il ribaltamento del manufatto sarebbe stato comunque evitato, pur in presenza di un cemento non ancora solidificato, ovvero di una qualsiasi altra causa idonea a determinare la verificazione dell'incidente, ove l'imputato avesse adottato idonee procedure di sicurezza nel P.O.S.

2.1. Con ordinanza del 23 aprile 2025 la Corte di appello di Bologna ha disposto la trasmissione a questa Corte di Cassazione dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, sul presupposto che, essendo contestato il delitto di cui all' art.590, comma 3, cod. pen., e quindi un reato punito con la pena alternativa della reclusione o della multa, deve trovare applicazione la norma dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., per la quale sono inappellabili le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena alternativa.

A seguito della proposizione dell'atto di appello da parte del Procuratore della Repubblica, e prima dell'adozione dell'ordinanza di inammissibilità della Corte territoriale, ha proposto ricorso per cassazione A.A., eccependo la nullità della sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice di primo grado, per nullità della notificazione del decreto di citazione in giudizio.

L'imputato ha evidenziato la ricorrenza del suo interesse ad impugnare, altrimenti insussistente, quale diretta conseguenza dell'intervenuta proposizione dell'atto di appello da parte del P.M.

3.1. Con memoria difensiva depositata in data successiva all'emissione dell'ordinanza della Corte di appello di Bologna del 23 aprile 2025, dichiarativa dell'inappellabilità della sentenza di primo grado e di trasmissione degli atti a questa Suprema Corte, A.A. ha dichiarato di rinunciare al suo ricorso per cassazione, volto a ottenere la declaratoria di nullità della vocatio in judicium conseguente alla mancata prova della notifica in suo favore, per essere venuto meno l'interesse a coltivare tale impugnazione.

Con la stessa memoria, quindi, l'imputato ha richiesto a questa Corte di dichiarare l'inammissibilità o, comunque, di rigettare il ricorso proposto dal P.M., sul presupposto che il ricorrente avrebbe prospettato solo una lettura alternativa del materiale probatorio acquisito.

Il A.A., in particolare, ha rappresentato come l'esclusione di ogni sua responsabilità possa essere evinta dalle dichiarazioni veritiere e attendibili rese dai testi C.C. e D.D., per i quali era stato il .B.B. a ordinar loro di poggiare la veletta sui pilastrini in cemento, così come risulterebbe comprovato, da vari riscontri in atti, che la persona offesa avesse la qualifica di capocantiere e di preposto, al contempo risultando accertato come la causa del ribaltamento del manufatto fosse da imputarsi all'inopportuna decisione di poggiarlo su pilastrini di cemento ancora fresco.

L'imputato, infine, ha pure contrastato le contrarie deduzioni espresse dal P.M. esplicando come, nella sentenza impugnata, il Tribunale avesse correttamente collegato eziologica mente la verificazione del sinistro alla sola condotta abnorme ed eccentrica assunta dalla persona offesa, che, in quanto stravagante e imprevedibile, non poteva essere in alcun modo scongiurata con adozione di misure preventive da parte del datore di lavoro.

4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto, in accoglimento del ricorso del P.M., l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, al contempo istando per la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato.

Motivi della decisione

1. Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna è fondato, per l'effetto determinando l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, mentre il ricorso di A.A. deve essere dichiarato inammissibile.

2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato è conseguente, in primo luogo, alla disposta rinuncia formulata nella depositata memoria difensiva, in ossequio a quanto disposto dalla norma dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen.

2.1. In ogni modo, a prescindere dall'indicato aspetto, il Collegio desume l'inammissibilità del ricorso del A.A. da altro antecedente profilo, trattandosi di impugnazione non proponibile.

Non rientra, infatti, tra i poteri dell'imputato quello di ricorrere in appello avverso sentenze di assoluzione a sé favorevoli con la formula perché il fatto non sussiste, in ragione di quanto espressamente previsto dall'art. 593, comma 2, cod. proc. pen.

Né può assumere rilievo la circostanza che, nel caso di specie, il A.A. abbia proposto impugnazione con un atto denominato ricorso per cassazione, essendo palese la strumentalità e la dipendenza di tale ricorso -come pure diffusamente esplicato dallo stesso imputato -dall'atto di appello proposto da parte del Pubblico Ministero.

Trova applicazione, infatti, il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui -come nella fattispecie avvenuto -l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero non è superata, dopo la riqualificazione in ricorso per cassazione, dalla proposizione da parte dell'imputato di un appello solamente incidentale, a sua volta inefficace in ragione dell'inammissibilità dell'appello principale (Sez. 3, n. 2718 del 16/12/2009, dep. 2010, Caccavale, Rv. 245902-01).

È, d'altro canto, principio consolidato quello per cui il potere di proporre appello incidentale non spetta a chi sia privo del potere di proporre quello principale (Sez. 3, n. 7858 del 12/01/2016, c., Rv. 266274-01).

3. Invece fondato, come detto, è il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.

Tale asserzione non riguarda le doglianze relative alla presunta erronea valutazione dei riscontri probatori acquisiti -concernenti l'individuazione del soggetto che aveva deciso di posizionare la veletta in calcestruzzo sui basamenti, la corretta qualifica lavorativa·rivestita dal, B.B. ovvero l'esatta identificazione delle cause di ribaltamento del manufatto -in quanto inerenti ad analisi fattuali invero interdette in questa sede di legittimità.

Il giudizio di fondatezza concerne invece -in via esclusiva e con valenza assorbente -la diversa considerazione espressa dal giudice di merito per cui l'esonero di responsabilità del prevenuto sarebbe evinci bile dal fatto che il B.B. avesse assunto una condotta autonoma ed eccentrica rispetto ai compiti di sua spettanza nel decidere di posizionare il manufatto sui pilastrini senza attendere il consolidamento delle basette in cemento. Per il Tribunale di Bologna ciò ha determinato l'imputazione eziologica della verificazione dell'incidente alla sola condotta abnorme perpetrata da parte della persona offesa, che avrebbe causato un rischio eccentrico ed esorbitante rispetto alla sfera di rischio governata dal titolare della posizione di garanzia.

3.1. Orbene, il Collegio rileva come nell'assumere la suddetta decisione il giudice di merito non abbia adeguatamente tenuto conto del consolidato orientamento ermeneutico per cui compito del titolare della posizione di garanzia è quello di evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative ~ nell'ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele. Il garante non può, infatti, invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia (Sez. 4, n. 12115 del 03/06/1999, Grande, Rv. 214997-01). Il garante, cioè, ove abbia negligentemente omesso di attivarsi per impedire l'evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l'errore sulla legittima aspettativa in ordine all'assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa (Sez. 4, n. 18998 del 27/03/2009, Trussi, Rv. 244005-01). Ne deriva che il titolare della posizione di garanzia è tenuto a valutare i rischi e a prevenirli e la sua condotta non è scriminata, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, da eventuali responsabilità dei lavoratori (Sez. 4, n. 22622 del 29/04/2008, Barzagli, Rv. 240161-01).

A tali considerazioni si correla il rilievo secondo cui il comportamento del lavoratore può essere ritenuto abnorme solo allorquando sia consistito in una condotta radicalmente, ontologicamente, lontana dalle ipotizzabili, e quindi prevedibili, scelte, anche imprudenti, del lavoratore, nell'esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222-01; Sez. 4, n. 7267 del 10/11/2009, dep. 2010, Iglina, Rv. 246695-01). È, dunque, abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti all'uopo preposti, e tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro assegnatogli (Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011, Millo, Rv. 250710-01) o che abbia espletato un incombente che, anche se inutile ed imprudente, non risulti eccentrico rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate, nell'ambito del ciclo produttivo (Sez. 4, n. 7985 del 10/10/2013, dep. 2014, Rovaldi, Rv. 259313-01).

Di tali principi non risulta avere tenuto conto il giudice di merito, così da imporre, alla stregua di essi, l'effettuazione di una nuova valutazione in ordine alla sussistenza, o meno, di un'interruzione del nesso causale determinata dall'avvenuta assunzione di un comportamento abnorme ed eccentrico da parte della persona offesa, da espletarsi in sede :i merito dal giudice del rinvio.

4. Le superiori argomentazioni impongono, quindi, in accoglimento del ricorso proposto dal P.M., l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna in diversa composizione fisica.

Il ricorso di A.A. deve, invece, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sento n. 186/2000).

Sussistono i presupposti, infine, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi riportati in sentenza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Bologna, in diversa composizione fisica.

Dichiara inammissibile il ricorso di A.A. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Oscuramento dati sensibili.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2026.

Copyright © 2022 Avvocato Infortunio Lavoro
Powered by BeOnline Agency
crossmenuarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram