Aggiornamento del 17 settembre 2026. Questa pronuncia è del 12 ottobre 2022 e applica il testo dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p. allora vigente. Dal 30 dicembre 2022 quel comma, sostituito dall’art. 25 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dispone che la sentenza di patteggiamento non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. La massima che segue va letta con questo limite.
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 12/10/2022, n. 29769
La responsabilità del datore di lavoro può desumersi anche dalla sentenza penale ex art. 444 c.p.p., che costituisce un importante elemento di prova per il giudice, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di motivarne le ragioni.