20 Maggio 2025

Omicidio sul lavoro: cosa prevede il nuovo reato e come prepararsi nel 2025

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Quando parliamo di "omicidio sul lavoro", intendiamo un reato specifico introdotto dal disegno di legge 1091 del 2024, che mira a punire con maggiore rigore incidenti mortali derivanti da violazioni della sicurezza sul lavoro, la cui entrata in vigore sarebbe prevista per fine anno.

Il disegno di legge 1091/2024 rappresenta un deciso rafforzamento dell’apparato sanzionatorio e della responsabilità penale in materia di sicurezza sul lavoro, introducendo nuove fattispecie di reato e puntando a una maggiore efficacia della prevenzione e della tutela dei lavoratori, in linea con le più recenti evoluzioni normative e con la crescente attenzione pubblica al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro

Differenze tra omicidio colposo e omicidio sul lavoro

Se ti stai chiedendo cosa cambia rispetto al classico omicidio colposo, la risposta è semplice: il nuovo reato introduce aggravanti severe legate direttamente all’ambiente lavorativo e alle norme sulla sicurezza.

Il disegno di legge introduce gli articoli 589-quinquies del codice penale e 590-septies c.p., aumentando le pene e definendo nuove circostanze aggravanti quando ci sono violazioni gravi della normativa antinfortunistica.

  • Articolo 589-quater c.p. – Omicidio sul lavoro
    Questo articolo punisce chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
    Le pene sono aggravate se il datore di lavoro non ha predisposto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) o non ha designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), e ulteriormente aggravate se il fatto avviene nell’ambito di rapporti di lavoro irregolari.
    Sono previste pene specifiche anche per chi mette a disposizione attrezzature non conformi o viola obblighi su agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici e rischio incendio.
  • Articolo 590-septies c.p. – Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime
    Questo articolo punisce chiunque cagioni per colpa a una persona una lesione personale, sempre in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
    Anche in questo caso, le pene sono aggravate in presenza di omissioni rilevanti (mancanza DVR, mancata nomina RSPP, lavoro irregolare, uso di attrezzature non conformi, violazioni specifiche del D.Lgs. 81/2008).
  • Sintesi delle principali novità:
AspettoNovità introdotte dal DDL 1091/2024
Reati penaliIntroduzione di omicidio e lesioni gravi sul lavoro
SanzioniPene più severe per violazione norme sicurezza
ResponsabilitàMaggiore responsabilità per datori di lavoro
VigilanzaRafforzamento controlli e obbligo di relazione
Coordinamento normativoAllineamento con altre recenti riforme

Perché si è sentita l’esigenza di introdurre questo nuovo reato?

La risposta è nei numeri impressionanti degli ultimi anni. Troppi incidenti mortali evitabili hanno mostrato una cronica debolezza nella tutela della sicurezza dei lavoratori.

La normativa attuale, pur prevedendo sanzioni penali per la violazione delle norme sulla sicurezza, è stata spesso ritenuta insufficiente a garantire un’efficace deterrenza e a responsabilizzare in modo adeguato i datori di lavoro e i soggetti apicali.

Questa esigenza è emersa anche in considerazione dell’elevato numero di incidenti e decessi ancora registrati nei luoghi di lavoro in Italia, nonostante il quadro normativo già esistente, e della richiesta da parte dell’opinione pubblica e delle parti sociali di una risposta più efficace e mirata a tutela della salute e della vita dei lavoratori.

Nel primo trimestre del 2025 sono stati registrati 210 decessi sul lavoro in Italia, con un aumento del +9,9% rispetto allo stesso periodo del 2024 (191 vittime). Di questi, 150 sono avvenuti “in occasione di lavoro” e 60 “in itinere” (cioè nel tragitto casa-lavoro).

Chi rischia l’imputazione di omicidio sul lavoro?

Secondo il disegno di legge 1091/2024, rischiano l’imputazione di omicidio sul lavoro tutti coloro che, con condotta colposa, cagionano la morte di una persona in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. In particolare, la norma si rivolge:

  • A chiunque (quindi non solo al datore di lavoro in senso stretto) abbia una posizione di garanzia o responsabilità in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e che, per colpa, provochi un decesso violando le norme di prevenzione.
  • Al datore di lavoro che non abbia predisposto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) o non abbia designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): in questo caso la pena è aggravata.
  • A chiunque metta a disposizione attrezzature non conformi o violi specifici obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 (ad esempio su agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici, rischio incendio), qualora da tali violazioni derivi la morte di un lavoratore.
  • A chiunque cagioni la morte nell’ambito di rapporti di lavoro irregolari dal punto di vista contrattuale o contributivo, con ulteriore aggravamento della pena.

In sintesi, l’imputazione può riguardare non solo il datore di lavoro, ma anche altri soggetti che, per posizione, poteri o deleghe, sono responsabili della sicurezza e della prevenzione in azienda, inclusi dirigenti, preposti e, in certi casi, membri degli organi di amministrazione, se la violazione deriva da carenze organizzative strutturali o da scelte aziendali che subordinano la sicurezza al profitto.

La prima linea di responsabilità riguarda ovviamente i datori di lavoro che non attuano misure adeguate di sicurezza. Il preposto assume una nuova centralità normativa, obbligato a vigilare attivamente sul rispetto delle norme. Anche il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione diventa direttamente coinvolto e perseguibile in caso di omissioni.

La responsabilità dell’ente (D.Lgs. 231/2001)

Se il nuovo reato di omicidio o lesioni personali sul lavoro sarà introdotto nel codice penale, esso diventerà automaticamente un “reato presupposto” per la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi dell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001. Questo significa che, in caso di infortunio mortale o grave sul lavoro dovuto a violazione delle norme di sicurezza, non solo la persona fisica (datore di lavoro, dirigente, preposto) potrà essere imputata penalmente, ma anche la società o l’ente potrà essere chiamato a rispondere con pesanti sanzioni amministrative e interdittive, se il reato è stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

La responsabilità dell’ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica: anche se il procedimento penale contro il singolo si conclude per prescrizione o altra causa, la società può comunque essere condannata se si accerta che l’evento è frutto di carenze organizzative, di prevenzione e di gestione della sicurezza. Le sanzioni possono essere molto gravi: sanzioni pecuniarie elevate, interdizione dall’attività, revoca di licenze, confisca del profitto, pubblicazione della sentenza e danno reputazionale.

L’unico strumento di difesa per l’ente è l’adozione e l’efficace attuazione di un Modello Organizzativo 231: se la società dimostra di aver adottato modelli idonei a prevenire i reati in materia di sicurezza sul lavoro può andare esente da responsabilità o ottenere una riduzione delle sanzioni.

Quali aggravanti e pene prevede il nuovo reato?

Pena base:

  • Il nuovo articolo 589-quater del codice penale prevede che chiunque cagioni per colpa la morte di una persona violando le norme sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali sia punito con la reclusione da 5 a 10 anni.

Aggravanti principali:
La pena è aumentata (da 10 a 18 anni di reclusione) nei seguenti casi aggravati:

  • Se il datore di lavoro non ha adempiuto agli obblighi fondamentali di tutela della sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008, tra cui:
    • La corretta valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
    • La nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
    • La comunicazione all’INAIL della natura delle lavorazioni svolte e dei relativi rischi.
  • Se il fatto avviene nell’ambito di rapporti di lavoro irregolari dal punto di vista contrattuale o contributivo.

Ulteriori aggravanti:

  • La pena può essere aumentata anche nei casi in cui siano state messe a disposizione attrezzature non conformi, o siano state violate specifiche norme su agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici, rischio incendio e altri obblighi specifici previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Pene per le lesioni gravi e gravissime:

  • In caso di lesioni personali gravi o gravissime sul lavoro, sono previste pene proporzionate alla gravità dell’evento e alle stesse aggravanti sopra descritte3.

Sintesi tabellare

FattispeciePena prevista
Omicidio sul lavoro (caso base)Reclusione da 5 a 10 anni
Omicidio sul lavoro (con aggravanti)Reclusione da 10 a 18 anni
Lesioni gravi/gravissime sul lavoroPene proporzionate e aggravate

In sintesi, il nuovo reato introduce un regime sanzionatorio molto più severo rispetto alla normativa attuale, con aggravanti specifiche per le omissioni più gravi in materia di sicurezza e per il lavoro irregolare, in modo da rafforzare la deterrenza e la tutela dei lavoratori.

Come possono tutelarsi imprese e lavoratori?

Prevenire è la chiave. Imprese e lavoratori devono agire insieme per creare ambienti più sicuri.

Check-list: 7 azioni preventive per evitare rischi legali

  1. Aggiornare costantemente il Documento Valutazione Rischi (DVR).
  2. Effettuare formazione obbligatoria e certificata.
  3. Individuare chiaramente i preposti.
  4. Monitorare periodicamente l’applicazione delle misure di sicurezza.
  5. Implementare un sistema di segnalazione anonimo per le criticità.
  6. Prevedere audit esterni di sicurezza.
  7. Assicurare una documentazione puntuale e completa.

Conclusioni e considerazioni finali

L'introduzione del reato di omicidio sul lavoro rappresenta un punto di svolta nella tutela dei lavoratori. Questo nuovo scenario normativo deve essere visto come opportunità per investire davvero nella cultura della sicurezza, tutelando la vita e salvaguardando le imprese da rischi penali pesantissimi. Prepararsi subito è l’unica strategia vincente.

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